D.P.C.M. 4 novembre 2020 - Chiarimenti su spostamenti per spesa e per svolgimento attività agricola

Sono giunti dei chiarimenti in merito agli spostamenti in altri Comuni per acquisti di beni di prima necessità e per lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole. Per quanto riguarda gli spostamenti al di fuori del territorio...
Data:

17 novembre 2020

Tempo di lettura:

2 min

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Avviso

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Sono giunti dei chiarimenti in merito agli spostamenti in altri Comuni per acquisti di beni di prima necessità e per lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole.

Per quanto riguarda gli spostamenti al di fuori del territorio comunale per acquisto di beni di prima necessità, la Prefettura di Torino ha precisato quanto segue:
"Sono vietati gli spostamenti non solo interregionali e intercomunali, ma anche all'interno dello stesso Comune, ad eccezione degli spostamenti fondati su motivi di lavoro, studio, salute, altre necessità e nei casi comunque consentiti dal Decreto e per i quali occorre sempre esibire l'apposita autocertificazione. Tra le cause giustificative degli spostamenti figura l'acquisto di beni di prima necessità. In particolare, tale approvvigionamento deve essere effettuato in linea di principio nell'ambito del Comune di residenza o domicilio; tuttavia - come si legge nell'interpretazione fornita dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri sul proprio sito web - è consentito lo spostamento intercomunale nell'ipotesi in cui non siano reperibili punti vendita nel Comune ovvero qualora tali punti vendita non siano sufficienti (per dimensioni, per disponibilità dei prodotti, per convenienza economica) a soddisfare le esigenze primarie e non rinviabili degli acquirenti, avuto riguardo alla circostanza che lo spostamento in parola non può prescindere dai limiti di vicinanza geografica tra i Comuni".

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione, l'UNCEM rende nota la faq del governo:
"La cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone "arancioni" e "rosse" dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito".

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Ultimo aggiornamento pagina: 17/11/2020 12:15:39

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